Art. 10.
(Copertura finanziaria).

      1. Per la copertura delle spese di istituzione del Parco è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
      2. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni del comma 1, pari a 2 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      3. II Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.